Art. 2.

      1. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 27. - 1. Per effetto dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
      2. Il cognome parentale dell'adottato è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori adottanti secondo l'ordine indicato da questi ultimi nella domanda di adozione. In caso di mancato accordo, provvede con decreto lo stesso tribunale per i minorenni che decide sull'adozione.
      3. Se l'adozione è disposta a favore della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome parentale della donna.
      4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali».